Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per i bilanci di esercizio da approvare entro la data del 31 dicembre 2020, i costi sostenuti relativi alla gestione d'impresa possono essere capitalizzati ed ammortizzati secondo i principi dell'OIC 24 immobilizzazioni immateriali, in un lasso di tempo non superiore alla vita utile del bene ovvero, in caso di accesso al finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi legati al COVID-19, per la stessa durata dei finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1.