Sostituirlo con il seguente:
Art. 5.
(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1o settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2.
1-bis. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV, nel Capo IX del titolo V, fatta eccezione per l'articolo 268, comma 2, e per l'articolo 271, nel Capo X dei titolo V e nell'articolo 345 entrano in vigore il 1o settembre 2020.».