stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.010.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
5.010.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in favore delle imprese in crisi a causa del virus COVID-19)

  1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati di novanta giorni.
  2. Sino al 31 dicembre 2020 l'imprenditore, in forma individuale o collettiva, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del predetto regio decreto, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla scadenza del sesto mese successivo alla domanda, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla continuità aziendale nel corso dei predetto periodo temporale e alla migliore soddisfazione dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale nei termine di cui al comma 5. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
  3. L'attestazione deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale. L'attestazione deve altresì indicare che tali finanziamenti si rendono necessari per superare lo stato di difficoltà economico-finanziaria prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.
  4. Il tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
  5. La prededuzione di cui al presente articolo opera a condizione che la procedura concorsuale sia aperta entro ventiquattro mesi dall'autorizzazione. In caso di procedure successive si ha riguardo, ai fini del presente comma, alla procedura apertasi per prima.
  6. I finanziamenti e le relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano ai finanziamenti e alle relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo.
  7. Il professionista che nell'attestazione di cui al presente articolo espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti è punito a norma dell'articolo 236-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  8. Sino al 31 dicembre 2020, il debitore persona fisica meritevole, che si trovi in stato di sovraindebitamento prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e non sia in grado di offrire ai creditori utilità rilevanti, dirette o indirette, valutate secondo la percentuale di cui al presente comma e i criteri del comma del periodo seguente può accedere all'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro due anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al quindici per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza di cui al presente comma è condotta dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della valutazione di rilevanza non si tiene conto dell'unico immobile di proprietà dei debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, a condizione che sia adibito ad uso abitativo e che lo stesso debitore vi risieda anagraficamente.
  9. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Organismo di composizione della crisi (OCC) di cui al decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014 al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
   a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
   b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
   c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
   d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
   Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
   a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
   b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
   c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
   d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
   Il deposito della domanda comporta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà, il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti e la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede, con decreto da adottarsi entro dieci giorni l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione, su base annuale, relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14-terdecies della legge n. 3 del 2012. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di cinque giorni. Decorsi dieci giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. L'OCC, nell'anno successivo al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 6 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

  10. L'articolo 1467 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 1467. — (Contratto con prestazioni corrispettive. – Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata. La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto. Il caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice, Il giudice, se accerta che la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a norma del presente articolo, può: risolvere il contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, ovvero modificare il contratto al fine di ripristinare l'originario equilibrio.
   Le disposizioni del primo comma non si applicano se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.».

  11. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale.»;
   b) all'articolo 182-bis, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al comma 1, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
   c) all'articolo 186-bis, al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando la moratoria non ecceda un anno dall'omologazione i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto. Qualora la moratoria sia prevista per oltre un anno i medesimi creditori hanno diritto di voto per l'intero credito vantato.».

  12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo si applicano ai contratti e alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.