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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.014.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
42.014.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. I finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito oggetto di garanzia ai sensi del presente decreto non possono essere destinati al ripianamento di situazioni debitorie pregresse maturate dal beneficiario nei confronti del medesimo soggetto erogatore del finanziamento anteriormente alla data del 1o febbraio 2020, pena la revoca della garanzia.