Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13.