Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 o con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148».