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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.12.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
4.12.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di semplificare le modalità di erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata per la formazione del documento informatico, ferme restando le previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, rappresentano, alternativamente, strumenti idonei ai fini della verifica dell'identità dell'utente:
   a) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
   b) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 almeno del secondo livello di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;
   c) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali oggetto di notifica conclusa con esito positivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno «significativo».

  1-ter. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.