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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.3.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
37.3.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.

  1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.
  1-quater. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in streaming o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.