Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)
1. I termini di adempimento del piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.
2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di Impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.