Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)
1. Fino al 30 settembre 2020 sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato «Centrale del rischi», di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economica e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663, dei soggetti beneficiari della previsione di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data dalla quale il beneficio è stato accordato.
2. Il comma 1 si applica ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.