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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.05.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
36.05.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.
(Provvedimenti di separazione di processi in periodi di emergenza sanitaria)

   1. Quando sono in vigore, sull'intero territorio nazionale o comunque nel comune nel quale ha sede l'ufficio giudiziario che procede, norme con forza di legge che dispongano misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da malattie infettive, è disposta la separazione dei processi ogni qual volta la trattazione unitaria non ne consenta il rispetto o sia comunque pregiudizievole per la salute o per la sicurezza delle persone che partecipano al processo.
   2. La trattazione unitaria può essere mantenuta, rinviando il processo a data successiva al termine di efficacia delle leggi sull'emergenza sanitaria, qualora il giudice, sentite le parti, la ritenga utile alla speditezza del processo, in considerazione della data dell'eventuale rinvio, del numero degli imputati, del numero e della complessità degli adempimenti istruttori prevedibili».
   b) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

«Art. 127-bis.
(Procedimento in camera di consiglio in periodi di emergenza sanitaria)

   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, l'udienza in camera di consiglio avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e si svolge nelle forme previste dal presente articolo, anche laddove negli avvisi notificati o comunicati alle parti non si sia fatta menzione dell'adozione di tali forme.
   2. L'aula d'udienza deve essere costantemente areata e avere dimensioni tali da rispettare, in caso di presenza contemporanea di 4 persone, la distanza minima prevista dalle autorità sanitarie. Nell'aula d'udienza possono trovare posto il cancelliere, l'imputato, l'interprete, un ausiliario che si occupi dei collegamenti e della registrazione. Qualsiasi altro soggetto può trovare posto in un'altra aula o in una stanza del tribunale dalla quale sia possibile il collegamento e che rispetti le condizioni previste dalle autorità sanitarie. In ciascuna aula o stanza non possono essere presenti contemporaneamente più di 4 persone. Un addetto alla sicurezza può stazionare in prossimità dell'ingresso o nello spazio normalmente destinato al pubblico.
   3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza solo mediante collegamento audiovisivo, dall'ufficio o dallo studio professionale. A tal fine gli uffici del pubblico ministero e gli studi professionali si dotano della strumentazione necessaria. I recapiti degli studi professionali da utilizzare per i collegamenti audiovisivi sono pubblicati sull'albo professionale e menzionati negli elenchi dei difensori d'ufficio.
   4. La partecipazione al dibattimento è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   5. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza dall'abitazione, se questo non comporta impossibilità o difficoltà di collegamento né modifica del recapito.
   6. Se il cancelliere o l'ausiliario del giudice che esegue la prova tecnica attesta l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, redige verbale delle operazioni, lo consegna al giudice e ne trasmette immediatamente copia, mediante posta elettronica certificata, al pubblico ministero e a tutti i difensori.
   7. L'inidoneità del collegamento può essere dichiarata dal giudice durante l'udienza quando si siano verificati interruzioni del collegamento o fermi dell'immagine che abbiano comportato interruzioni dell'udienza di durata superiore a 15 minuti nella prima ora o di durata superiore a 20 minuti in ciascuna delle ore successive. L'impossibilità del collegamento è dichiarata quando non si riesce ad attivarlo entro 15 minuti.
   8. A ogni effetto di legge, l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, attestate dal cancelliere o dall'ausiliario ai sensi del comma 7 o dichiarate dal giudice ai sensi del comma 7, sono equiparate all'assenza ingiustificata della parte collegata in caso di comprovata inidoneità della strumentazione utilizzata dalla medesima. Negli altri casi sono equiparate al legittimo impedimento a comparire.
   9. L'imputato non detenuto né sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere può partecipare all'udienza, mediante collegamento audiovisivo, nello stesso luogo nel quale si trova il difensore, se questi consente. Può partecipare al processo nell'aula d'udienza se la sua presenza è compatibile con il rispetto della distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie e se non deve essere assistito da un interprete. Se non è possibile garantire detta distanza o se deve essere assistito da un interprete, l'imputato che si presenta in aula per partecipare personalmente al processo è collocato in una sala separata del tribunale. Il difensore attesta l'identità dell'assistito che partecipa all'udienza con lui.
   10. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle parti private diverse dall'imputato.
   11. L'imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari può raggiungere senza scorta l'aula o il luogo nel quale si trova il difensore, dandone preventivo avviso al comando di polizia giudiziaria incaricato del controllo sull'osservanza della misura.
   12. L'imputato detenuto o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere partecipa con le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.
   13. Se nell'udienza deve essere conferito un incarico peritale o deve essere esaminato un testimone, un perito, un consulente o uno dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis, si applicano il comma 3-bis e il comma 3-ter n. 1 dell'articolo 495.
   14. Le disposizioni dell'articolo 127 si applicano solo in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo».
   c) dopo l'articolo 483 è inserito il seguente:

«Art. 483-bis.

   1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, la partecipazione al processo del giudice e delle parti e l'esame dei dichiaranti sono regolati dall'articolo 127-bis.
   2. Le norme del libro VII e VIII, del Titolo II, Capo I, si applicano in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 127-bis».
   d) all'articolo 495 dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il giudice dispone che il conferimento di incarico al perito, l'esame dei testimoni, periti e consulenti o l'esame dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis avvenga a distanza mediante collegamento audiovisivo quando la residenza o il domicilio della persona da esaminare si trovi fuori dal circondario del tribunale.
   3-ter. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato che il conferimento dell'incarico o l'esame abbia luogo con le forme ordinarie in ragione:
    1) della modesta distanza tra la sede del tribunale e il luogo di residenza o di dimora del perito o della persona da esaminare;
    2) di particolari esigenze di sicurezza o di salute del perito, della persona da esaminare o della persona che il perito deve esaminare o visitare o ispezionare. Può anche disporre, con le medesime modalità, che si proceda nelle forme ordinarie quando ritenga necessaria la presenza in aula del testimone o del soggetto di cui agli articoli 197 e 197-bis del codice penale».
   e) all'articolo 548, il secondo e il terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. La sentenza depositata è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al pubblico ministero e ai difensori delle parti private. I termini per l'impugnazione per il pubblico ministero e per i difensori decorrono dalla data di trasmissione. Quando la sentenza non è depositata nei termini di cui all'articolo 544 commi 2, 3 e 3-bis, è notificato alle parti private avviso di deposito e dalla data della notifica decorrono i termini per l'impugnazione.
   3. La sentenza depositata è trasmessa per posta elettronica certificata al procuratore generale presso la Corte d'Appello».

  2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 142 è inserito il seguente:

«Art. 142-bis.
(Citazione di testimoni a distanza)

   1. Quando si deve procedere all'escussione dei testimoni a distanza ai sensi dell'articolo 495 comma 3-bis del codice, l'atto di citazione di cui all'articolo 142 indicherà, alla lettera e), la stanza per le testimonianze a distanza presente nel Tribunale del circondario nel quale il testimone risiede o dimora».
   b) dopo l'articolo 145-bis è inserito il seguente:

«Art. 145-ter.
(Stanza per le testimonianze a distanza)

   1. In ciascun Tribunale ed in ciascuna Corte di Appello è adibita almeno una stanza attrezzata per le testimonianze a distanza.
   2. La stanza è dotata di sistemi di collegamento audiovisivo tali da assicurare la contestuale, effettiva reciproca visibilità tra il testimone e le persone presenti nell'aula di udienza.
   3. Nella stanza è presente un ausiliario del Giudice che identifica il testimone, accerta l'assenza di sistemi di comunicazione con l'esterno ulteriori rispetto a quelli attivati con l'aula di udienza ed il rispetto del quinto comma dell'articolo 499 del codice.
   4. L'ausiliario del Giudice, inoltre, coadiuva il Giudice nelle operazioni di utilizzo della piattaforma informatica di collegamento da remoto e può sottoporre al teste la documentazione che le parti hanno previamente inviato.
   5. Il luogo da cui il testimone si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza».
   c) all'articolo 146-bis, dopo il comma 7, sono aggiunti infine i seguenti:
  «7-bis. Con le medesime modalità previste al comma precedente si procede all'escussione dei testimoni a distanza a norma dell'articolo 495 comma 3-bis del codice.
   7-ter. Il testimone, citato con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 468 del codice, 142 e 142-bis, si recherà presso la stanza delle testimonianze a distanza di cui all'articolo 145-ter, presente nel circondario del Tribunale o nel distretto di Corte di Appello nel quale risiede o dimora.
   7-quater. L'identità del testimone è accertata dall'ausiliario del giudice che partecipa all'udienza dalla stanza delle testimonianze da remoto.
   7-quinquies. Il cancelliere dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate e di tutte le ulteriori operazioni.
   7-sexies. Le parti hanno facoltà di sottoporre la documentazione al teste mediante invio informatico contestuale all'audiovisione oppure mediante precedente invio all'ausiliario del Giudice, presente nella stanza di cui all'articolo 145-ter».