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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.04.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
36.04.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

  1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della delle di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.
  2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.
  3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.
  4, Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.