Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
Al comma 3, lettera b), dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché oggetto di sequestri probatori.