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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
35.02.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Estensione platea beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi)

  1. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dai seguenti:
  «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normate dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.
   1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
   1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 1-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa».