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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.012.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
35.012.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subìto una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
  3. Il credito d'imposta di cui al camma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ident. 35.036.35.067.