Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.