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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.15.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
32.15.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di efficientare l'assistenza territoriale in relazione all'emergenza COVID-19 e ridurre gli accessi ai pronto soccorso e alle strutture ospedaliere, nell'ambito delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ambulatori dedicati ai pazienti sospetti o affetti da COVID-19 che non necessitano di ospedalizzazione.

  3-ter. Gli ambulatori di cui al comma 3-bis sono gestiti dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale Unità speciali di continuità assistenziale e sono distinti dagli ambulatori ai quali accedono i pazienti che non siano affetti da COVID-19 o sospetti.