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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.077.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.077.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di ridurre i rischi del contagio da COVID-19 e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ai fini del superamento dell'emergenza economica)

  1. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ricettive finalizzato per ridurre i rischi di contagio del COVID-19, e l'adeguamento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche nell'ottica del superamento dell'emergenza economica, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2018 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.600.000 di euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma successivo.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo. 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il credito di imposta è altresì riconosciuto nel caso di acquisto di complessi edilizi residenziali da parte dei soggetti, o dei gruppi societari, di cui al precedente comma 1 per la successiva trasformazione in strutture ricettive, nonché per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, e per tutte le spese di adeguamento delle strutture finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  4. L'utilizzo credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno 2021.
  5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.