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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.049.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.049.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:
   a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;
   c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle partì comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'Importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.