Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Misure fiscali per la produzione di ventilatori polmonari)
1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, per la produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ceduti o importati da soggetti passivi, intesi quali: respiratori, ventilatori polmonari e dispositivi medici, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché della circolare dell'Agenzia delle entrate, 13 maggio 2011, n. 20, è applicata l'imposta sul valore aggiunto agevolata pari al 4 per cento, di cui alla Tabella A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 98 allegato III della direttiva 2006/112/Ce.