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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.044.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.044.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Contributo in favore delle ONLUS per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione)

  1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno regolarmente svolto la propria attività statutaria durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di 1000 euro per ciascun ente, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede nei limiti delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.