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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.041.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.041.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

  1. Per favorire !a riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuta nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 2.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dei commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per DPC entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.