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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.038.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.038.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Ulteriori misure per il contenimento del rischio infettivo attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari)

  1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alte spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 parte prima, in sito, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
  2. Il secondo periodo dell'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma».