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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.030.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.030.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure urgenti per sostenere il comparto automobilistico)

  1. Allo scopo di sostenere il mercato dell’automotive, per le spese documentate sostenute dai titolari di partite IVA per i contratti di acquisto, leasing e noleggio automobilistico e spetta una detrazione dall'Imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sino al limite massimo di 50.000 euro del costo sostenuto.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di fruizione della misura di cui al presente articolo.
  3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficiario economico.