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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0150.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.0150.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.