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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0115.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.0115.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

  1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
  3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ident. 30.03.