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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 30.0108.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
30.0108.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Fondo emergenza emittenti locali informative)

  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali Informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio «Area A» inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ponendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.