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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.02.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti)

  1. È istituita la Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti, composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione.
  2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione. Per ti elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.
  3. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società del Gruppo, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati ai sensi della legge.
  4. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ordinaria e sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, commi 7 e 81 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico.
  5. Ferme restando le attribuzioni di cui ai commi 3 e 4, la Commissione:
   a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni;
   b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell'anno;
   c) trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.

  6. Spetta alla Commissione l'approvazione dei rendiconti consuntivi di Cassa depositi e prestiti S.p.A., che saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.
  7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.
  9. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione è costituita dai membri già eletti da Camera e Senato ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione esterna degli altri componenti laici che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, risultano far parte della stessa.
  10. L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 è abrogato. Conseguentemente, è abrogata ogni altra disposizione relativa alla commissione istituita con la disposizione di cui al periodo precedente.