Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)
1. All'articolo 99 dei decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) dopo le parole: «da parte delle aziende, agenzie,» sono inserite le seguenti: «regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la separata rendicontazione pubblicata da ciascuna amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità»;
b) al comma 5, dopo le parole: «per la quale è» sono inserite le seguenti «anche».