Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle farmacie che nel trimestre febbraio-aprile dell'anno 2020 hanno fatto registrare un calo del fatturato, ai fini IVA, superiore al 33 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.
Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 24 è così modificata: Termini agevolazioni prima casa e crediti d'imposta per affitti.