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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.011.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
2.011.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno finanziario alle imprese – cessione di crediti società di persone)

  1. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso «Articolo 44-bis», dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone rilevano le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.».