Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
7-ter. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.