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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.162.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.162.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3681 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 8-ter, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.