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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.1.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;
   al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;
   al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;
   al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

ident. 18.2.18.3.18.7.18.148.