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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.095.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.095.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

  1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
   b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

  2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.