stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.092.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.092.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche all'annualità 2020;
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziate per l'anno 2020;
  3. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, i contributi secondo le modalità attuative già in essere e nei limiti dell'importo pari a 1,50 euro treno/km relativamente alla componente residuale con le seguenti modalità:
   a) per i traffici effettuati dall'1o gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;
   b) per i traffici effettuati dall'1o aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;
   c) per i traffici effettuati dall'1o luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 30 ottobre 2020;

  4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «per le annualità 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «per le annualità 2021 e 2022».