stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.080.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.080.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione della disciplina in materia di maggiorazioni alla tariffa base dell'imposta di pubblicità)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.
  2. Ciascun comune, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, effettua l'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la cui abrogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all'anno 2020 non ha effetto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.
  3. Qualora le maggiorazioni di cui al comma 1 siano già state deliberate o parzialmente incassate, ciascun Comune potrà compensarle con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti ovvero per le medesime occupazioni.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.