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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.067.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.067.

  Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei versamenti tributari relativi alle bevande alcoliche)

  1. Al fine di garantire alla aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria e considerate le restrizioni volte a contrastare l'epidemia da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla data del 31 agosto 2020, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Gli importi dovuti ai sensi del comma 1 sono versati a partire dalla scadenza dei versamenti relativi al prodotto immesso in consumo nel mese di settembre 2020. Entro tale data, il titolare del deposito fiscale può presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo effettuate nel periodo di sospensione dei versamenti di cui al comma 1, fino ad un massimo di sei rate.
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane è dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del comma 2.