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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0266.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0266.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Misure per professionisti socio assistenziali iscritti alle casse previdenziali private)

  1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di welfare ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 5 per cento dei suddetti rendimenti.