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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0245.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0245.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il medesimo periodo in cui siano in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del 15 novembre 1993, n. 507 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successiva a quello in cui termina il periodo di sospensione.
  3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
  4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.
  5. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 1-ter, dopo le parole: «ivi contemplati» sono inserite le seguenti: «nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico».
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:
  185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1o giugno 2020 effettuino investimenti in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno del centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.