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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0216.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0216.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.