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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0210.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0210.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Utilizzo crediti verso P.A.)

  1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.
  2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici, che non possono opporsi.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.