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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0187.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0187.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)

  1. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «settantadue rate mensili», sono sostituite dalle seguenti: «centootto rate mensili»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «settantadue mesi», sono sostituite dalle seguenti: «centootto mesi»;
   c) il comma 1-quinquies è sostituito dal seguente:
  1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a cento ottanta rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
   b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma, tenendo in considerazione che fenomeni economico finanziari contingenti di carattere straordinario, anche a livello di settore economico di appartenenza del contribuente, non possono costituire un limite all'accesso.

  2. Al decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2013, n. 262, recante rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, all'articolo 3, comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: 20 per cento, sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento;
   b) alla lettera b) le parole: «10 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento» e le parole: «compreso tra 0,50 ed 1», sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra 0,10 ed 1».