Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020;
b) al comma 7 sostituire le parole: mese di giugno 2020, con le seguenti: mese di settembre 2020;
c) dopo l'articolo aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)
1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
b) al comma 5, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
c) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.
2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i successivi sei mesi dalla fine del periodo di sospensione.
3. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
b) al comma 3, le parole: «31 maggio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».