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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0186.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0186.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020;
   b) al comma 7 sostituire le parole: mese di giugno 2020, con le seguenti: mese di settembre 2020;
   c) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

  1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, al primo periodo le parole: «31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
   b) al comma 5, sostituire le parole: «in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020», con le seguenti: «in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020»;
   c) al comma 6, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

  2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i successivi sei mesi dalla fine del periodo di sospensione.

  3. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «31 maggio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020»;
   b) al comma 3, le parole: «31 maggio», sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».