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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.0183.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
18.0183.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzioni per il pagamento della Tosap)

  1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Per Il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le riduzioni e le esenzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni e le province secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni e alle Province delle minori entrate previste ai periodi precedenti, da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.