Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
1. Nell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
2) dopo le parole: «canone di locazione» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda,»;
3) le parole: «relativo al mese di marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai mesi da marzo e dicembre 2020»;
4) le parole: «nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8»;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile».
c) al comma 2, le parole: «non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed» sono soppresse.