Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per i settori agroalimentare, tessile e siderurgico le disposizioni del presente articolo e di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.