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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 17.06.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
17.06.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

  1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di ruling di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.
  2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di ruling di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.