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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
15.1.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 15.
(Golden Power)

  1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga delle vigenti disposizioni in materia si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.
  3. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  4. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o dei capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
  5. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla Banca Centrale Europea (BCE) deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economa e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
  6. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  7. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
  8. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.
  9. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni».