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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.03.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 2461

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2020  [ apri ]
15.03.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Applicazione alle Imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali e medico-chirurgici e di dispositivi di protezione individuale della disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un'ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, con particolare riferimento al valicarsi di possibili emergenze epidemiologiche, anche in considerazione della necessità rendere la fornitura dei prodotti tempestiva ed efficace ed in ragione della continuità degli approvvigionamenti, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e relativo a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), ed e) del regolamento (UE) 2019/452 ivi inclusi, nel settore sanitario, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali, di dispositivi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore».